Il rimborso nella tariffa base PKV ha ridotto la detrazione fiscale
I contributi all'assicurazione sanitaria privata devono sempre essere detratti dai contributi versati nello stesso anno. Ciò vale anche se il rimborso è concesso per l'anno precedente ma in cui i contributi non erano interamente deducibili dalle tasse, come il Tribunale federale delle finanze (BFH) di Monaco ha emesso una sentenza sull'anno fiscale transitorio 2010 pubblicato mercoledì 12 ottobre 2016 (Az.: XR 6/14).
I contributi per l'assicurazione per la salute e per l'assistenza a lungo termine sono spese speciali deducibili dalle tasse. Nell'assicurazione sanitaria privata (PKV), tuttavia, i limiti superiori. Nel 2008, la Corte costituzionale federale ha respinto questo come inadeguato. Una protezione nell'ambito della salute legale e dell'assicurazione di cura a lungo termine appartiene al livello di sussistenza legale sociale; anche nel caso di un'assicurazione sanitaria privata, la protezione corrispondente deve quindi rimanere non tassata (decisione del 13 febbraio 2008, riferimento 2 BvL 1/06).
Gli assicurati PKV hanno meno probabilità di andare dal medico. Immagine: © stockWERK - fotoliaA seguito di una nuova disposizione legale, dal 2010 i contributi all'assicurazione sanitaria privata sono stati interamente deducibili come spese speciali. Le prestazioni qui corrispondono a quelle dell'assicurazione legale. Ci sono attualmente 29.400 individui privati con tariffe base.
In caso di controversia, l'assicurato ha ricevuto un rimborso per il 2009 nel 2009. Tali rimborsi sono concessi da assicuratori privati, in particolare quando le persone assicurate non hanno usufruito di prestazioni per un anno.
L'ufficio delle imposte ha compensato questo rimborso con i contributi versati nel 2010, riducendo così la detrazione fiscale. La ricorrente, d'altra parte, ha sostenuto che il rimborso è stato concesso per il 2010 quando non era in grado di chiedere integralmente i contributi a fini fiscali.
Il BFH ha tuttavia mantenuto il principio secondo cui le spese speciali rimborsate devono sempre essere contabilizzate in base alla "spesa speciale analoga pagata" dell'anno di rimborso. Questo vale anche, ad esempio, per la tassa di culto. Non è una violazione del giudizio della Corte costituzionale federale, si legge nella sentenza scritta ora pubblicata del 6 luglio 2016. mwo