Ammissibilità delle medicine

Ammissibilità delle medicine / Notizie di salute

01/09/2013

L'ammissibilità per le spese relative ai medicinali non era limitata agli importi di base dell'assicurazione sanitaria obbligatoria ai sensi della vecchia legge federale sugli aiuti di Stato applicabile fino a settembre 2012. Questo deve essere deciso dal Tribunale amministrativo federale. La vecchia legge non ha basi legali per tale limitazione.

I ricorrenti sono pensionati e, in caso di malattia, hanno diritto a indennità ufficiali secondo norme ufficiali pari al 70% delle spese ammissibili. Il convenuto concedeva alle ricorrenti un aiuto farmaceutico solo fino all'importo degli importi fissi dell'assicurazione malattia legale. I querelanti hanno cercato di far valere una richiesta di sussidi più elevati in base al prezzo di vendita della farmacia.

I giudici di grado inferiore avevano opinioni divergenti sul fatto che limitare l'ammissibilità della spesa farmaceutica a importi fissi fosse legale. Il VGH Kassel e il VGH Mannheim hanno negato questo. Hanno risposto alla richiesta dei querelanti. L'OVG Schleswig affermò, tuttavia, la legalità della restrizione.

BVerwG: nessuna base legale per la restrizione agli importi fissi
Il BVerwG ha ora confermato che la restrizione dell'ammissibilità delle spese per i medicinali a importi fissi in base alla vecchia normativa era illegale a causa della mancanza di fondamento giuridico. Né il regolamento sugli aiuti federali (BBhV), modificato il 13.02.2009, né il regolamento amministrativo generale del 14.02.2009, emesso in tale occasione, fissano determinati importi fissi per i medicinali. § 22 comma 3 BBhV a. F. ha semplicemente autorizzato il Ministero federale dell'interno a fissare importi fissi in disposizioni amministrative come massimali per l'ammissibilità delle spese farmaceutiche. Il regolamento generale amministrativo ha stabilito ulteriori dettagli su una corrispondente determinazione dell'importo fisso, senza effettuare alcuna disposizione di questo tipo.

Il nuovo § 22 (3) BBhV prevede ora una restrizione esplicita dell'ammissibilità delle spese per i medicinali a importi fissi. (Rif.: BVerwG 5 C 2.12, BVerwG 4.12 e BVerwG 6.12)

Immagine: HHS