Nessun rimborso per il trattamento degli sciamani

Nessun rimborso per il trattamento degli sciamani / Notizie di salute

Verdetto: il trattamento sciamanico non sarà rimborsato

22.11.2012

Un malato di cancro ha tentato di far causa per il costo di un trattamento da shamano che pensava fosse andato storto, e quindi fallito prima del sedicesimo senato dell'Alta corte regionale di Colonia. Inoltre, una denuncia di dolore e sofferenza è stata respinta dal tribunale. I motivi della sentenza affermavano che l'attore „avrebbe dovuto essere consapevole di aver lasciato il terreno della conoscenza scientifica sicura“. Pertanto non era possibile una promessa di guarigione da parte del convenuto (Az. OLG Cologne 16 U 80/12).


Nel caso negoziato, un malato di cancro non ha fatto causa per il costo di un trattamento sciamanico. Con l'aiuto di un sito web, la querelante si era rivolta a una donna che faceva pubblicità sul suo sito web insieme a suo marito e suo suocero per trattamenti sciamanici. Questi si svolgono in un campo nella foresta peruviana. L'attore ha quindi intrapreso un viaggio in Perù per effettuare i trattamenti sciamanici con piante e succhi. Per il trattamento, sono state stimate in totale cinque settimane e il trattamento deve essere eseguito dal suocero.

Per il viaggio e la terapia, la paziente si è registrata e suo marito. Il costo a persona 4420 euro. Inoltre, i coniugi hanno speso 4028 euro per i voli per Lima. Poiché la querelante riteneva irragionevoli le condizioni sul terreno, la paziente interruppe il trattamento e se ne andò prematuramente. Inoltre, il successo terapeutico sperato è rimasto, secondo il querelante. Ora, la querelante voleva citare in giudizio le spese di viaggio e il risarcimento per il dolore da parte dell'organizzatore.

L'Alta Corte Regionale ha stabilito che il rimborso delle spese era fuori questione. Nel corso delle prove, non è stato possibile dimostrare che il paziente avesse concluso un contratto di viaggio con l'organizzatore. Inoltre, non vi è alcuna rivendicazione di responsabilità nei confronti del convenuto. Per le condizioni sul terreno in Perù, il convenuto non ha alcuna responsabilità. Inoltre, le circostanze in cui si è svolto il trattamento non possono essere imputate al convenuto. Anche l'imputato non ha ingannato le località, quindi la corte. Opportune prospettive di possibilità di recupero del paziente oncologico non sono state considerate un impegno vincolante. I coniugi avrebbero dovuto essere consapevoli di lasciare il terreno delle conoscenze scientifiche nei trattamenti sciamanici. Anche così, nessuna promessa di guarigione avrebbe potuto essere sicura. Il giudizio è definitivo e non può più essere contestato. (Sb)


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Immagine: HHS